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La riforma del condominio

Entra in vigore il 18 giugno prossimo la cosiddetta "Riforma del condominio" (legge n. 220 del 11-12-2012).

Dopo tantissimi anni di tentativi e discussioni, il Parlamento ha varato questa legge che indubbiamente introduce delle novità ma che  con  altrettanta certezza può essere considerata un'occasione persa per risolvere tante importanti questioni relative alla vita del e nel condominio.

Vediamo le principali novità della riforma:

  1. Modificato l'elenco delle parti comuni dell'edifico: rimane un elenco non tassativo ma solo esemplificativo: sono e rimangono beni comuni del condominio quelle che sono necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso e/o quelle che sono permanentemente destinate all'uso o al godimento comune (art. 1117 del codice civile).
  2. Viene introdotta ufficialmente nel codice civile la figura del super-condominio già elaborata da dottrina e giurisprudenza (art. 1117  bis del codice civile): il super condominio gestisce parti o servizi comuni a più condomini.
  3. E' stato disciplinata la possibilità di distacco del singolo condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato (art. 1118 codice civile): il distacco è possibile se dallo stesso non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. (Rimangono a carico del condomino che si distacca, le manutenzioni straordinarie e le spese per la conservazione e messa a norma dell'impianto)
  4. Sono stati (finalmente!) introdotti diversi obblighi e requisiti riguardanti la figura dell'amministratore: deve indicare chiaramente i suoi dati anagrafici e professionali; gli si può richiedere un'assicurazione personale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nelle sue funzioni; è previsto l'obbligo di un conto corrente intestato al condominio da cui far transitare tutte le somme in  entrata e in uscita; alla conclusione dell'incarico deve passare senza indugio tutta la documentazione riguardante il condominio; è obbligato a far causa (decreto ingiuntivo) ai condomini in ritardo con il pagamento delle rate del condominio per più di sei mesi dalla relativa scadenza.