Assemblea condominiale: NUOVE REGOLE PER LE DELEGHE DI PARTECIPAZIONE

La Riforma del condominio ha inciso in modo rilevante sulla tenuta delle assemblee condominiali. Ora ad esse potranno parteciparvi tutti gli aventi diritto, ossia i condòmini, ma anche il nudo proprietario e l'usufruttuario, il comproprietario e il conduttore. Riguardo le deleghe, esse non saranno più a numero illimitato, nel senso che nei condomini con più di 20 partecipanti, ogni condòmino non potrà ricevere deleghe per più di un quinto del complessivo numero di “teste” che compongono il condomino e, comunque, deleghe che non facciano superare il quinto del valore dell'edificio. L'amministratore, invece, non ne potrà più ricevere in modo assoluto. Nei super-condomini, se composti da più di sessanta condomini, non potranno più partecipare all'assemblea i singoli condòmini, ma andrà nominato un rappresentante di ogni condominio. Questo per quanto riguarda le delibere inerenti l'ordinaria gestione delle parti comuni ai vari condomini e la nomina del super-amministratore. La convocazione all'assemblea condominiale deve avvenire per raccomandata a/r, Pec,fax o consegna a mano, comunque un modo che possa accertare che il condòmino abbia preso conoscenza della convocazione. Novità della Riforma: con un'unica convocazione si possono fissare più sedute assembleari, con date e orari, in modo che nelle successive alla prima si possano affrontare ex novo o approfondire argomenti che non sono stati affrontati nella prima seduta. Per l'assemblea in seconda convocazione basta un quorum costituito da un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo dei millesimi; si può deliberare con la maggioranza dei presenti all'assemblea (e non di tutti i condòmini).